Nuovo Regolamento Macchine
18 ottobre 2024
Il 19 luglio 2023 è entrato in vigore il nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 relativo alle macchine.
Il Regolamento, che avrà efficacia a partire dal 20 gennaio 2027, sostituisce la Direttiva macchine 2006/42/CE e come quest’ultima ha l’obiettivo di continuare a garantire la sicurezza nell’interazione tra uomo e macchina alla luce delle modifiche tecniche occorse negli ultimi anni, inclusi il costante processo di digitalizzazione e la connessione in rete.
Principali modifiche
• Macchine con obbligo di verifica
L’Allegato I, parte A del Regolamento (UE) 2023/1230 (Allegato IV della Direttiva macchine 2006/42/CE) contiene 6 categorie di macchine per le quali sono obbligatori un controllo e un’omologazione da parte di terzi. I fabbricanti di macchine quindi non potranno piú, come avveniva in precedenza, produrre un’autodichiarazione di conformità in combinazione con una norma armonizzata, ma saranno tenuti a rivolgersi a un organismo di accreditamento notificato.
• Modifica sostanziale
La direttiva macchine si applica alle macchine nuove e non agli interventi di modifica, che sono stati regolamentati finora solamente dalle legislazioni nazionali, differenti tra uno Stato e l’atro. Il nuovo regolamento macchine invece si applica anche ai prodotti che hanno subito “modifiche sostanziali”, quali modifiche effettuate dopo che il prodotto è stato immesso sul mercato o messo in servizio, modifiche non previste/pianificate dal fabbricante, e modifiche che influenzano la sicurezza creando un nuovo pericolo o aumentato un rischio esistente.
A seguito di una modifica sostanziale gli utilizzatori diventano fabbricanti con tutti gli obblighi che ne conseguono.
• Importatore e Distributore
L’importatore è il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, mentre il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.
L’importatore è responsabile della conformitá del prodotto e ne risponde in prima persona.
Gli obblighi dei distributori sono minori e consistono nel verificare che il prodotto sia correttamente identificato, accompagnato dalla documentazione necessaria, e trasportato e conservato in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza.
• Componenti di sicurezza
Il nuovo regolamento modifica la definizione di “componenti di sicurezza”, nella quale rientrano i componenti fisici, digitali e di tipo misto, e i software destinati a garantire il funzionamento di una funzione di sicurezza.
• Nuove tecnologie digitali e Cyber Security
Il regolamento contempla tutti i rischi legati alla sicurezza derivanti dalle nuove tecnologie (Intelligenza Artificiale, robotica …) e assimila la Cyber Security ai requisiti di sicurezza delle macchine (eventuali attacchi non possono pregiudicare le funzioni di sicurezza delle macchine).
• Istruzioni in formato digitale
Le istruzioni e la dichiarazione di conformitá UE (non dichiarazione di conformitá CE) delle macchine dovranno essere trasmesse in formato digitale, cosí come le istruzioni di montaggio e le dichiarazioni di incorporazione delle quasi–macchine.
Per maggiori informazioni contattateci allo 031 2243642 o scrivete a info@progettasicuro.it. Scarica il nuovo Regolamento
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